Rimborso legittimo per l’Ivafe
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 11/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
POLITANO GIAN CARLO, Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
in data 11/10/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 3468/2022 depositato il 08/11/2022
proposto da
***********
Difeso da
Maurangelo Rana – RNAMNG66R02A883Y
ed elettivamente domiciliato presso maurangelo.rana@milano.pecavvocati.it
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano – Via Ugo Bassi, 6/8 20159 Milano MI elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 797/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 5 e
pubblicata il 16/03/2022
Atti impositivi:
– DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO 2012 2013 IVAFE
– DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Riformare Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.797 del 2022 della Sezione n. 5 pubblicata il 16.03.2022 e, per l’effetto, accogliere il ricorso introduttivo dichiarando l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi relativamente all’istanza di rimborso presentata, il 14.12.2015, e reiterata il 19.02.2020; – Ordinare all’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano (Ufficio Territoriale di Milano 3), di disporre il rimborso pari ad €. 6.557,19, relativo all’imposta versata, sebbene non dovuta, per gli anni d’imposta 2012 e 2013, oltre interessi di legge sino al dì del soddisfo, per l’IVAFE versata da *********** negli anni di imposta 2012 e 2013 in quanto non dovuta ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Legge 161/2014, recante modifiche ai commi 18, 20 e 21 del D.L. 201/2011; – Condannare la parte resistente al pagamento delle spese di lite, oltre I.V.A. e C.P.A., con distrazione al favore del difensore, ai sensi dell’art. 93, comma 1, c.p.c.
Resistente/Appellato:
Confermare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.797 del 2022 della Sezione n. 5, con addebito di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con RGA 3575/2022 pervenuto il 15 novembre 2022 alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di II° grado della Lombardia, *********** (Avv. Maurangelo Rana) ha chiesto riforma della sentenza n. 797/5/2022 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano pubblicata il 16 marzo 2022, che ha respinto il ricorso del contribuente all’istanza di rimborso d’imposta IVAFE relativa agli anni 2012 e 2013.
Il contribuente in data 14 dicembre 2015, aveva chiesto all’ Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano il rimborso dell’IVAFE, versata per gli anni d’imposta 2012 e 2013 in applicazione dell’allora vigente normativa italiana, successivamente dichiarata incompatibile con il sovraordinato diritto UE. L’Ufficio Provinciale I di Milano, aveva respinto il ricorso-reclamo, sostenendo la propria incompetenza, e pertanto il contribuente aveva presentato il 19 febbraio 2020, al competente Ufficio Direzione Provinciale II di Milano una seconda istanza di rimborso, nei cui confronti si era formato il silenzio-rifiuto. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 797/5/2022 aveva rigettato il ricorso proposto da *********** avverso il diniego di rimborso relativo all’imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero di €.3.276,00 per l’anno d’imposta 2012 e €.3.281,19 per il 2013, ritenendo che la L. n. 161 del 2014 con la quale il legislatore italiano aveva posto rimedio ai solleciti della Comunità Europea relativamente alla violazione del principio comunitario di libera circolazione dei capitali, avesse decorrenza solamente a partire dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014.
Nello specifico il giudice di prime cure aveva ritenuto il ricorso non meritevole di pregio, affermando: “… le nuove norme, per la certezza del diritto, possono disporre solo ex nunc e non ex tunc, quindi essendo le annualità in questione precedenti a dette norme, la nuova novella non è applicabile…” e, “… quanto all’indebito arricchimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la questione non risulta rientrante nella competenza di questo Giudice, ma del giudice ordinario, trattandosi d’Istituto civilistico che dà luogo a situazioni di diritto soggettivo, anche quando parte sia una PA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il diverso trattamento fiscale degli investimenti di natura finanziaria, a seconda che fossero effettuati in Italia o in un altro Stato membro dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE), determinava una violazione del principio di libera circolazione dei capitali sancito dall’art. 63 del Trattato dell’UE (TFUE) e dall’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo. Nel 2013 la norma fiscale italiana veniva dichiarata, dalla Commissione Europea, ostacolo alla libera circolazione dei capitali nell’UE e, pertanto, incompatibile con i principi fondamentali dell’Unione. A tale raccomandazione seguiva l’adattamento, da parte del legislatore nazionale, della disciplina IVAFE in merito al principio della libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione Europea.
Nel caso di specie, questa Corte, prende atto che effettivamente, come sostenuto dall’Ufficio resistente, la legge 161/2014, art. 9 comma 2, che ha adattato la normativa italiana in modo da renderla compatibile con la normativa europea, onde evitare un procedimento d’infrazione ufficiale contro l’Italia, per espresso disposto di legge, chiaramente previsto dall’art. 9 comma 1 della sopraccitata legge 161/2014, aveva effetto a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014, escludendo la possibilità di rimborso per i versamenti effettuati relativamente agli anni precedenti, pertanto i rimborsi relativi agli anni 2012 e 2013 non potevano trovare accoglimento da parte dell’Ufficio. Giova sottolineare che il versamento dell’IVAFE effettuato dal sig. *********** a seguito della detenzione di partecipazioni a s.r.l. estere per gli anni d’imposta 2012 e 2013, è stato effettuato in forza di una norma nazionale italiana successivamente dichiarata contraria al principio di libera circolazione dei capitali all’interno della UE.
Tuttavia la nascita e la tutela dei diritti di origine comunitaria è assistita dal principio comunitario di effettività, dal quale discendono tutti gli elementi che oggi connotano l’integrazione giuridica europea. Tale considerazione risulta evidente esaminando la formulazione dell’articolo 10 del Trattato dell’UE, e le elaborazioni effettuate su tale articolo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ed è confermata dalla circostanza che sono già stati realizzati degli studi in altri settori, sempre in materie giuridiche sull’impatto del principio comunitario di effettività sulla disciplina del procedimento amministrativo e del processo. All’operatività della preminenza, per la soluzione di eventuali conflitti fra la norma interna e quella Comunitaria, la Corte di Giustizia è giunta sin dall’inizio della sua attività. A tale proposito è stato evidente sin dall’inizio che per un’effettiva integrazione del sistema comunitario con quello dei singoli Stati membri si rendesse necessario garantire una preminenza automatica delle norme UE su quelle interne, sia anteriori che posteriori. (Camera dei deputati – XVII Legislatura – Dossier di documentazione AC N. 1864/XVII inerente gli adempimenti previsto dagli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea -Legge europea 2013 bis.
In conclusione ritiene questa Corte che la norma di cui all’art. 19 D.L. n. 201 del 2011 fosse sin dall’inizio in contrasto con il Trattato UE (ed in particolare con l’art. 63) e con l’art. 40 dell’Accordo sullo Spazio economico Europeo e, di conseguenza fosse illegittima l’imposizione dell’imposta anche per gli anni 2012 2013. Pertanto vista la preminenza della legislazione europea su quella nazionale, il giudice italiano è tenuto a disapplicare la norma italiana.
L’orientamento di tutta la giurisprudenza italiana (Cass. n. 20435 dd 26 settembre 2014 in materia di IVA; Cass. 13 maggio 2016, n. 9823 18 dicembre 2017 n. 56264 in materia di condono; nonché della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 389/1989; Corte cost. n. 168/1991; Corte Cost. n. 226/2014) è uniforme nel prevedere che la normativa comunitaria prevalga su quella italiana e vi sia un obbligo del giudice nazionale di disapplicare la normativa nazionale risultata incompatibile dando applicazione d’ufficio al diritto comunitario in attuazione del principio di effettività contenuto nell’art. 10 del Trattato CE.
Il contribuente ha versato l’imposta sulla base della previgente normativa fiscale italiana che, seppur in vigore fino al 2014, è stata successivamente modificata per allinearsi alle disposizioni della normativa Europea, e si configura pertanto come un indebito oggettivo che deve essere rimborsato ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/73.
Tale circostanza legittima il rimborso di quanto versato anche precedentemente al 2014, costituendo la novella legislativa un adattamento al TFUE già vigente al tempo (fonte di rango superiore rispetto a quello nazionale). Per tali motivi, questa Corte ritiene di dover disapplicare la normativa italiana riformando integralmente la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n.797 del 2022 della Sezione n. 5 pubblicata il 16.03.2022 in accoglimento dell’appello di parte contribuente dichiarando l’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi relativamente all’istanza di rimborso, con conseguente condanna dell’Ufficio resistente Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale II di Milano (Ufficio Territoriale di Milano 3), a disporre il rimborso pari ad €. 6.557,19, relativo all’imposta versata, sebbene non dovuta, per imposta 2012 e 2013, oltre interessi di legge.
La particolare natura della causa e la peculiarità della questione trattata, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Pertanto la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione sedicesima, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione
P.Q.M.
accoglie l’appello proposto dal contribuente e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna l’Amministrazione Finanziaria alla restituzione dell’imposta versata dal contribuente per il 2012 e 2013, nella misura di €. 6.557,19, relativo all’imposta versata, sebbene non dovuta, per gli anni d’imposta 2012 e 2013, oltre interessi di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, lì 11 ottobre 2023.
Il Giudice relatore Gian Carlo Politano
Il Presidente Giovanni Izzi